Accordo Bilaterale Svizzera-Germania sull’imposta alla fonte e segreto bancario

PARERE SULL’ACCORDO BILATERALE SULL’IMPOSTA ALLA FONTE IN AMBITO

INTERNAZIONALE, SIGLATO IL 05-04-2012 TRA LA SVIZZERA E LA GERMANIA

Aprile 2012

Alla luce degli accordi internazionali bilaterali sulla tassazione delle attività finanziarie detenute in Svizzera in cambio del mantenimento del segreto bancario,firmati tra Berna, la Germania e la Gran Bretagna, riteniamo opportuno offrire il nostro parere riguardo ai possibili scenari fiscali che si evidenzieranno nel prossimo futuro in Svizzera.

Vogliamo innanzitutto sottolineare che gli accordi trattati in questo parere sono stati firmati dalla Svizzera con la Germania e la Gran Bretagna, ma ad oggi modificati secondo i parametri EU solo dalla Germania che ha superato, di recente, i dubbi mossi dalla comunità europea sul rispetto del diritto comunitario, attraverso la variazione di un punto fondamentale dell’accordo.

E’ stato precisato, infatti, che i pagamenti di interessi (presenti e futuri) considerati nell’ʹAccordo sulla fiscalità del risparmio con l’ʹUnione europea sono esclusi dal campo d’ʹapplicazione della Convenzione. In tal modo è stato possibile tenere conto dei timori della Commissione europea riguardo alla conciliabilità con il diritto europeo.

La posizione del premier italiano Mario Monti, fino ai recenti avvenimenti da parte della Germania, era stata quella di favorire l’attuazione di un accordo quadro europeo, piuttosto che promuovere un singolo accordo bilaterale.

Alla luce del via libera decretato da Bruxelles all’accordo tedesco, riteniamo che anche il premier Mario Monti possa aprire la strada all’Italia, oltre ad un accordo quadro in ambito EU, anche a un accordo bilaterale con la Svizzera del tipo di quello appena firmato da Berlino.

A livello di tempistica il Consiglio Federale, in accordo con tutti gli altri partner europei, ha comunicato che la scadenza massima per redigere e firmare tali accordi dovrà essere entro e non oltre settembre 2012.

La sottoscrizione è prevista a partire dal settembre 2012, affinché gli Stati possano incassare il denaro della tassazione già nel 2013, in modo da essere di aiuto agli urgenti bisogni di bilancio degli Stati europei.

Al fine di offrire una traccia esaustiva sull’accordo quadro comunitario, consideriamo come un valido esempio l’accordo firmato il 5 aprile 2012 dalla Germania.

L’accordo prevede una tassazione anonima in cambio del mantenimento del segreto bancario, suddivisa in due tipi d’imposte.

La prima riguarda il patrimonio presente nei rapporti bancari esistenti e sarà calcolata forfettariamente. L’imposta una tantum oscillerà tra il 21 e il 41 per cento dei valori patrimoniali presenti in Svizzera e sarà stabilita in funzione della durata della relazione con il cliente e dell’ʹammontare del capitale.

Una seconda tassa colpirà annualmente i redditi finanziari percepiti nelle banche svizzere da parte di cittadini tedeschi e da qualsiasi società avente come beneficiario una persona fisica tedesca. L’aliquota legata ai redditi finanziari prodotti annualmente sarà pari a circa il 26%.

La presenza di strutture societarie o simili (soc. off shore, fondazioni, trust, polizze assicurative) sarà inutile e non rappresenterà un filtro al fine dell’individuazione del soggetto fiscale su cui imporre la tassazione.

L’incasso stimato per le casse federali tedesche è di circa 50 miliardi di Euro, dei quali una parte sarà immediatamente anticipata alla Germania dalle banche svizzere, che opereranno in regime di sostituto d’imposta. La Svizzera, come contropartita, manterrà il segreto bancario ad eccezione di 1.300 richieste di informazioni all’anno, che dovranno essere concesse liberamente dalla Svizzera allo scopo di permettere alle autorità fiscali tedesche lo svolgimento delle attività di verifica.

Alla luce dell’accordo firmato con la Germania, riteniamo che un trattato bilaterale simile possa essere firmato in tempi brevi anche con l’Italia e gli altri Paesi comunitari.

L’accordo bilaterale prevede quindi per il cliente la possibilità di pagare la tassa in maniera anonima in cambio del mantenimento del segreto bancario. In caso contrario la Banca è tenuta a comunicare generalità e posizione finanziaria presente in Svizzera alle autorità fiscali del Paese di residenza del cliente.

Grande soddisfazione per NAFOP che adesso attende la data di partenza dell’Albo

Verona, 16 aprile 2012

NAFOP, l’associazione nazionale che rappresenta i professionisti e le società di consulenza indipendente fee only (solo a parcella), accoglie con soddisfazione la notizia della firma da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Mario Monti, del Decreto che disciplina i requisiti patrimoniali e di indipendenza delle Società di Consulenza Finanziaria Indipendente – Srl e SpA – nonché i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle stesse società.

Il Documento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

“Ad un anno di distanza dalla chiusura della consultazione pubblica sullo Schema di Regolamento, a cui NAFOP ha preso parte attivamente, possiamo oggi dirci soddisfatti di questo importante passo che ci avvicina al riconoscimento e alla operatività della nostra categoria professionale. Aspettiamo ora di conoscere la data effettiva di partenza dell’Albo di categoria” ha commentato Cesare Armellini – Presidente NAFOP.



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